RIVENDITORE CALZATURE di SICUREZZA, PROTEZIONE da LAVORO PROVINCIA MACERATA

RIVENDITORE CALZATURE di SICUREZZA, PROTEZIONE da LAVORO PROVINCIA MACERATA
23 Gennaio 2019 edilcasa

EDILCASA CACCAMO ha scelto e consiglia calzature Kapriol leader nel settore dell’antinfortunistica.

Attualmente le calzature per essere considerate antinfortunistica devono essere marcate con il simbolo comunitario “CE” e riportare il numero della normativa internazionale secondo cui sono state testate. Normalmente le calzature antinfortunistica si suddividono in tre grandi categorie:

  1. calzature di sicurezza, testate secondo la norma ISO 20345
  2. calzature di protezione, testate secondo la norma ISO 20346
  3. calzature da lavoro, testate secondo la norma ISO 20347

 

Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da 1 metro di altezza (200 Joule di energia trasmessa).

 

DPI:

 

I DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano. Questo concetto è espresso in modo chiaro da Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro il D.lgs 81/08 che all’art. 74 comma 1, riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DPI, quando vanno usati

In sostanza i DPI vanno usati  se nel luogo di lavoro non è possibile adottare misure di sicurezza più efficaci nel prevenire il grado del rischio. L’utilizzo dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e quindi all’impossibilità di adottare misure congrue. Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente.

Requisiti minimi ed etichettatura dei DPI

Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su  comfort, ergonomia, innocuità e solidità deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni: nome del produttore, codice prodotto, certificazione (marchio CE), classe di protezione norma EN di riferimento.
Inoltre tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, istruzioni per il deposito dello strumento, modo d’uso,  pulizia e manutenzione, data di scadenza.

Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:

  • Prima Categoria:

    Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal rischio minimo. E’ facoltà del lavoratore definire il livello di protezione necessario, come ad esempio la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio o gli occhiali da sole.
    Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.

  • Seconda Categoria

    Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
    Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.

  • Terza Categoria

    I DPI appartenenti a questa categoria sono anchenoti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali,  anche a lungo termine come per esempio l’esposizione all’amianto. Fra questi dispositivi rientrano quelli pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta. Nel gruppo dei DPI di terza categoria ci sono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Questi dispositivi di protezione individuale sono utili per la protezione del capo dal rischio di urti accidentali, degli occhi e del volto da schegge, scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi, dalle cadute dall’alto (linee vita, imbracature, mantovane, ecc.).